(massima n. 1)
La frode in commercio, concretandosi nella consegna di cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, presuppone un vinculum iuris liberamente costituitosi, cioč un negozio giuridico concluso tra le parti senza concorso di artifici o raggiri; mentre nel reato di truffa contrattuale la sussistenza di detti artifici o raggiri costituisce uno degli elementi costitutivi e caratterizzanti del reato previsto dall'art. 640 c.p.