(massima n. 1)
La fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 c.p., risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio e copre l'area della mera immissione sul mercato, cioč una attivitā preparatoria alla frode in commercio. Se avviene la materiale consegna della merce all'acquirente, o atti univocamente diretti a tale fine, il reato ipotizzabile č quello previsto dall'art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata.