(massima n. 1)
Tra la previsione di cui all'art. 2 del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da non attribuire al prodotto proprietą che lo stesso non possegga, e l'art. 515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell'attivitą commerciale, non sussiste alcun rapporto di specialitą stante il diverso ambito di operativitą delle due disposizioni.