(massima n. 1)
In tema di reati contro l'industria ed il commercio, č configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell'esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettivitā giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di aliud pro alio con conseguente violazione del leale esercizio dell'attivitā commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla consegna, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore.