(massima n. 1)
Il delitto di frode nell'esercizio del commercio č configurabile anche se il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore, in quanto il reato č integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato. (Fattispecie nella quale nel menų affisso in un pubblico esercizio erano indicati alimenti per la preparazione - nella specie burro, prosciutto e mozzarella - diversi da quelli rinvenuti dalla P.G., ovvero margarina, spalla cotta e preparato alimentare filante).