(massima n. 1)
L'offerta in vendita di un prodotto ittico in avanzato stato di scongelamento senza indicazione della sua origine di prodotto congelato, considerato il sicuro naturale completarsi dello scongelamento, integra condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla consegna alla potenziale clientela di un prodotto diverso da quello legittimamente atteso e pertanto, a livello di tentativo, il reato di frode in commercio: con siffatta attivitą viene, infatti, a realizzarsi la dissimulazione (ad un certo punto integrale) dell'origine congelata del prodotto, con conseguente inganno degli acquirenti.