(massima n. 1)
In tema di tentativo di frode in commercio, l'offerta al pubblico, quando sia concretamente configurabile come proposta contrattuale, č condotta idonea diretta in modo non equivoco alla conclusione del contratto finale, e quindi alla consumazione della frode commerciale di cui all'art. 515 c.p., se di questa ricorrono gli elementi oggettivi e soggettivi. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il giudice di merito aveva escluso nella messa in vendita di pane grattugiato non regolamentare presso la panetteria dell'imputato, la configurabilitā del tentativo perché mancava un principio di trattativa o di negoziazione, la Suprema Corte ha osservato che l'errore giuridico fondamentale che inficia simile argomentazione consiste nel ritenere che la semplice messa in vendita della merce in un esercizio commerciale sia per se stessa estranea alla fase della trattativa contrattuale e quindi ancora esterna alla fattispecie penale del tentativo di frode in commercio).