(massima n. 1)
Il tentativo di frode in commercio può esser integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l'acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l'idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna. (In conseguenza la Corte ha ritenuto integrato il tentativo nella detenzione nel centro imballaggio di merce già confezionata).