(massima n. 1)
In tema di frode in commercio, non raggiunge la soglia del tentativo punibile la condotta del soggetto costituita dalla sola accertata detenzione, nello stabilimento di produzione, in vista della futura commercializzazione, di prodotti alimentari destinati ad essere confezionati con l'indicazione di una data di scadenza che sarebbe necessariamente risultata posteriore al termine massimo consentito dalle disposizioni in vigore.