(massima n. 1)
Il tentativo di frode nell'esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilitą, l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualitą o quantitą da quelle dichiarate o pattuite. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcune confezioni di gel stimolante per il piacere femminile che, previo deconfezionamento, presentavano l'originaria data di scadenza cancellata, sostituita con una posteriore).