(massima n. 1)
Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui il prodotto alimentare risultava confezionato in uno stabilimento diverso da quello indicato sulle etichette, ha escluso la sussistenza del rapporto di specialitą tra il delitto di cui all'art. 515 c.p. e la fattispecie, sanzionata amministrativamente, di cui all'art. 2, D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 109).