(massima n. 1)
Il congelamento, di prodotti alimentari freschi con strumenti tecnologicamente inidonei, che ne provochi l'alterazione qualitativa, al solo fine di conservare le scorte ed il successivo scongelamento dei detti prodotti per le confezioni gastronomiche e per la vendita, costituisce ad un tempo violazione della disciplina delle sostanze alimentari a tutela della genuinitą dei prodotti e della salute dei consumatori, e violazione dell'art. 515 c.p., posto a garanzia della lealtą e della moralitą commerciale che devono presiedere alla commercializzazione dei beni. La mera detenzione di alimenti di siffatta specie, per contro, non integra il tentativo di frode in commercio, facendo difetto l'idoneitą e l'univocitą degli atti. (Fattispecie relativa ad esercizio per la vendita di prodotti gastronomici).