(massima n. 1)
Risponde del delitto di frode in commercio colui che, nell'esercizio di attivitą commerciale di deposito di prodotti petroliferi, con il sistema della doppia fatturazione fa ritenere ai clienti di consegnare loro olio combustibile fluido o semifluido, prodotto pił pregiato e pił caro di prezzo del pił vile e meno costoso olio combustibile denso che consegna al suo posto. (Nel caso del giudizio di merito č stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 15 L. 2 luglio 1957, n. 474 relativo al trasporto di oli combustibili con documenti alterati).