(massima n. 1)
Una produzione di vino superiore a quella fissata dal disciplinare di produzione non è utilizzabile ai fini della denominazione di origine controllata (D.O.C.) indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'eccedenza. Può perciò essere legittimamente contestata la violazione dell'art. 515 c.p., fatta salva la verifica della sussistenza dell'elemento psicologico.