(massima n. 1)
In tema di acque minerali, la difformità tra valori dichiarati e risultanti dall'etichetta e valori riscontrati in relazione ad alcuni componenti dell'acqua non è sufficiente ad integrare automaticamente gli estremi del reato di cui all'art. 515 c.p., in quanto occorre valutare in concreto, da un lato, con specifico riferimento ai singoli componenti trovati difformi ed alla misura di tale difformità, se la variazione riscontrata non possa ricondursi alla naturale costante mutazione di composizione cui sono soggette tutte le acque minerali (espressamente riconosciuta dal legislatore) e, dall'altro, se la presenza dei componenti in questione in misura inferiore o non superiore ad una data quantità costituisca una qualità essenziale del prodotto dichiarata o pattuita con il cliente, di talché la sua mancanza concreti un difetto delle qualità essenziali promesse, ed integri il reato di cui all'art. 515 c.p.