(massima n. 1)
Il reato di frode in commercio può essere commesso non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita (aliud pro alio), ma anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di proscioglimento dei giudici di merito i quali avevano valutato l'insussistenza del reato nella vendita di capi di abbigliamento provenienti dal cosiddetto «mercato parallelo», ossia dalla stessa ditta produttrice del mercato primario, atteso che le divergenze tra i prodotti erano del tutto marginali e mancava la prova che l'imputato avesse venduto i capi di abbigliamento affermandone falsamente la provenienza dal mercato primario).