(massima n. 1)
In tema di frode nell'esercizio del commercio, non può essere attribuita rilevanza, al fine di escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 515 c.p.p., al fatto che l'acquirente non abbia ricevuto un danno economico in conseguenza della consegna dell'aliud pro alio atteso che, stante la tutela dell'interesse al leale esercizio dell'attività commerciale, è irrilevante la circostanza che la cosa diversa possa risultare di maggiore valore rispetto a quella richiesta dall'acquirente.