(massima n. 1)
Il reato di frode nell'esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilitą, che il prodotto sia socialmente pericoloso, essendo sufficiente la mendace commercializzazione dello stesso come diverso da quello reale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di notevoli quantitativi di ordinario vino da tavola recante l'apparente denominazione "IGT Toscano").