(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di frode in commercio, previsto dall'art. 515 c.p., è sufficiente anche il compimento di un solo atto di «commercio» inteso nel senso obiettivo di atto di vendita comunque configurato a prescindere dalla qualità di commerciante del venditore e dalle modalità concrete della consegna, la quale può considerarsi materialmente attuata soltanto nel momento in cui l'acquirente entra effettivamente nel possesso esclusivo della merce e non nel momento della semplice messa a disposizione della stessa da parte del venditore, potendosi in quest'ultimo caso realizzare l'ipotesi del delitto tentato.