(massima n. 1)
Il bene giuridico tutelato dall'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio) è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, per il perfezionamento del reato, non necessita l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile.