(massima n. 1)
Il bene giuridico tutelato dal reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) va individuato nel leale esercizio di tale attivitą, e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualitą o quantitą da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformitą tra merce richiesta e consegnata. Ne deriva che la consegna di merce priva degli essenziali requisiti di freschezza, che attengano alla sua qualitą, non vale ad escludere il reato anche se la confezione in cui la stessa č contenuta rechi indicazioni dalle quali sia dato desumere l'intervenuta scadenza del periodo entro il quale essa va consumata.