(massima n. 2)
Per integrare la fattispecie penale di frode commerciale di cui all'art. 515 c.p. non occorre che la cosa sostituita sia contrassegnata da un marchio (emblema o denominazione) o sia altrimenti tutelata da legge speciale; non occorre, cioè, oltre alla divergenza tra cosa consegnata e cosa pattuita, che quest'ultima sia tutelata per la sua provenienza, origine o qualità tipica. Pertanto la protezione o la denominazione tipica del formaggio richiesto rileva solo ai fini del reato di cui all'art. 9 legge 10 aprile 1954, n. 125 (che punisce chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni), ma non ha alcun rilievo ai fini del reato di frode commerciale c.d. qualitativa. (Nella specie, accertato che il cliente aveva chiesto formaggio «Emmental» e che l'esercente gli consegnò invece il ben diverso formaggio «Seland», la S.C. ha ritenuto realizzata la consegna di aliud pro alio che configura la materialità del reato contestato, considerando irrilevante l'assunto dell'imputato, che cioè l'«Emmental svizzero» sia diventato formaggio a denominazione generica, e sia ormai priva di tutela specifica, per effetto del regolamento CEE n. 2081/92 (c.d. volgarizzazione del marchio), giacché resta il fatto che il «Seland» consegnato era diverso per qualità dal formaggio richiesto, come accertato in modo incensurabile dai giudici di merito: l'Emmental (svizzero, francese o tedesco che sia) o groviera è tipico formaggio a pasta dura, mentre il Seland è formaggio a pasta tenera.