(massima n. 1)
La circostanza che per l'esercizio della servitù siano necessarie delle opere e che il titolo costitutivo del relativo diritto ometta di indicare il soggetto tenuto alla loro esecuzione non esclude, di per sé, l'effetto reale immediato del predetto titolo perché, quando non si tratta di servitù costitutiva a vantaggio o a carico di un edificio da costruire odi un fondo da acquistare, la possibilità di immediato ed effettivo esercizio della servitù non è condizione della sua esistenza.