(massima n. 1)
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni - prevista dall'art. 235 c.p., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. con modif. in legge n. 125 del 2008 - costituisce una misura di sicurezza personale e, in quanto tale, opera in riferimento anche ai fatti criminosi commessi prima della novella, discendendo l'applicazione dall'attualitą della pericolositą.