(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della fattispecie criminosa di cui all'art. 500 c.p. non č necessaria la diffusione della malattia all'intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilitā di estensione, anche per facilitā e rapiditā di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.