(massima n. 2)
Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all'art. 500 c.p., la probabilitā che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all'economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione č in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia).