(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione di una sanzione accessoria, si deve avere riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata sia per l'applicazione delle circostanze attenuanti che per la scelta del rito. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostituendola con quella di carattere temporaneo, in quanto in grado di appello la pena detentiva era stata rimodulata rispetto a quella irrogata in primo grado — all'esito di un giudizio abbreviato — in misura inferiore a cinque anni).