(massima n. 1)
La pena accessoria temporanea č condonata per intero quando corrisponde ad una pena principale interamente condonata; altrimenti rimane in vita per un periodo di tempo uguale a quello della pena principale residua ed eseguibile, quale effetto penale di questa. La pena accessoria consegue di diritto alla condanna come effetto penale di essa e quando č predeterminata dalla legge sia nella specie che nella durata, puō essere applicata di ufficio in sede esecutiva anche se č stata omessa dal giudice che ha pronunciato la condanna.