(massima n. 1)
Poiché le pene detentive temporanee si applicano a giorni, mesi e anni, il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore - fermo restando il principio per cui quello di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di essa - mentre, per gli anni e per i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario comune, di modo che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio.