Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni(1).
Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro(2).
Note
(1)
La disposizione si riferisce solo alle pene temporanee, indipendentemente dal fatto che siano principali, sostitutive o accessorie, e richiama il sistema del calendario comune di cui già detto all'art. 14 del c.p., comma 1. Questo significa che il giorno va computato nella durata di 24 ore, gli anni e i mesi invece nella durata che hanno secondo il calendario.
(2)
Per chiarire in merito alle frazioni, si pensi al caso in cui si deve aumentare di metà una pena base di 25 giorni. L'aumento è pari a 12 giorni, quindi la frazione di giorno pari a 0,5 va tralasciata (in quanto la metà esatta di 25 è 12,5).