(massima n. 1)
Nel mandato speciale conferito al difensore per la transazione della lite non può ritenersi compresa anche la facoltà di richiedere la decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 114 c.p.c., poiché mentre la transazione definisce la lite con un negozio in cui si manifesta l'autonomia privata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la pronuncia secondo equità dà luogo a una decisione della controversia con una sentenza che vincola le parti come atto del potere decisionale del giudice.