(massima n. 1)
La clausola compromissoria, con cui nel contratto sociale i soci (nella specie: di una società in nome collettivo) rimettano ad arbitri le controversie in ordine all'esclusione di soci dalla società, è giuridicamente valida, alla luce dell'art. 806 c.p.c., e, comporta, con il sostituire al giudizio di opposizione previsto dall'art. 2287 c.c., un giudizio arbitrale, il venir meno, senza possibilità di reviviscenza del termine di decadenza (trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione) fissato da quest'ultima norma per l'inizio dell'azione davanti al tribunale, trattandosi di termine disponibile, ed incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale. Tale termine, pertanto, ove vi sia stata concorde rinunzia al procedimento arbitrale, non può trovare più applicazione per l'opposizione ex art. 2287 citato, che sia stata successivamente proposta.