(massima n. 1)
L'art. 1137, secondo comma, c.c., nel riconoscere ad ogni condomino dissenziente la facoltā di ricorrere all'autoritā giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea del condominio, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilitā in arbitri di tali controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.c. Conseguentemente, č valida la norma del regolamento condominiale relativa al deferimento ad arbitri del ricorso contro le deliberazioni assembleari viziate da nullitā o annullabilitā, senza che rilevi in contrario, in relazione alla tutela assicurata dall'art. 1137 citato, l'impossibilitā per gli arbitri di sospendere l'esecuzione della delibera impugnata, sempre invocabile dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 700 c.p.c., né la prevista rimessione della nomina di uno degli arbitri al condominio, la cui inerzia č superabile con ricorso al presidente del tribunale competente ex art. 810, secondo comma, c.p.c.