(massima n. 1)
Con riguardo al giudizio dinnanzi ad arbitri, ogni questione concernente la violazione dei limiti del compromesso e della clausola compromissoria, trovando la propria specifica disciplina nell'art. 817 c.p.c., deve essere proposta «nel corso del procedimento arbitrale», con la conseguenza che in forza di tale disposizione, fatta salva dal successivo art. 829, n. 4, c.p.c., la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione preclude alla parte interessata il diritto di impugnare per nullità sotto tale profilo la pronuncia arbitrale. A tal fine anche l'eccezione di incompetenza proposta in sede di comparsa conclusionale deve ritenersi formulata nei limiti temporali consentiti dall'art. 817 c.p.c., quando le parti siano state poste in grado, con l'assegnazione di termini articolati per lo scambio delle memorie conclusionali e per il deposito di memorie di replica, di controdedurre in ordine alla contestata competenza arbitrale.