(massima n. 1)
Qualora sia stata instaurata una procedura di arbitrato irrituale (con l'effetto che non trova applicazione l'impugnativa di nullità ex art. 829 c.p.c. che al n. 4 del primo comma richiama l'art. 817 c.p.c., in tal senso implicando che il suo presupposto è pur sempre quello di una procedura di arbitrato rituale) ovvero se una delle parti contesti in radice che la lite sia devoluta ad arbitri e, quindi, rifiuti di parteciparvi, non opera l'art. 817 c.p.c. e, perciò, quest'ultima parte non subisce la preclusione posta da tale ultima disposizione, con la conseguenza che può adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata ritenuta — al fine dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 817 c.p.c. — la sussistenza di entrambe le condizioni autonomamente sufficienti e risolutive riconducibili alla deduzione della parte ricorrente riguardante la radicale negazione della clausola compromissoria e il carattere comunque irrituale della procedura arbitrale instaurabile a seguito della contestata clausola compromissoria).