(massima n. 1)
È valida ed operante la clausola compromissoria per arbitrato estero, contenuta in un contratto stipulato tra un cittadino italiano ed uno straniero, concluso via telex in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale — adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e ratificata dall'Italia con L. 10 maggio 1970, n. 418 — la quale espressione prevede la validità di una forma siffatta e, non richiedendo specifica approvazione per iscritto di tale clausola, è, come norma speciale, prevalente, anche quando la conclusione del contratto sia avvenuta in Italia, sui contrari principi posti dagli artt. 1341 e 1342 c.c., i quali non sono di natura cogente.