Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18460 del 14 settembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di arbitrato, l'art. 832 c.p.c., nell'indicare, per la qualificazione dell'arbitrato come internazionale, il criterio oggettivo della esecuzione all'estero di «una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia L'ammissibilità del ricorso per cassazione ritualmente proposto avverso la sentenza della Corte d'appello resa in sede di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale non è preclusa dal fatto che la stessa parte abbia precedentemente proposto analogo ricorso per cassazione direttamente avverso il lodo della cui impugnazione ha deciso la sentenza della Corte d'appello.si riferisce» fa riferimento all'esecuzione di parte significativa delle prestazioni rispetto alle altre parti pur funzionali al perseguimento degli interessi posti a base del contratto, ma non richiede che, nell'ambito del rapporto nel suo complesso, quelle eseguite all'estero ne rappresentino la parte preponderante o principale (risultando per contro chiaramente escluse dalla previsione normativa le prestazioni secondarie o accessorie), senza che ciò determini alcun vulnus agli artt. 3 e 24 Cost. (trattandosi di un criterio di collegamento discrezionalmente adottato dal legislatore, e non essendovi spazio per una sentenza additiva del giudice delle leggi che stabilisca un diverso sistema di determinazione della natura internazionale dell'arbitrato); a tale riguardo, detta rilevanza delle prestazioni da eseguirsi all'estero - da valutare alla stregua della situazione esistente alla data del contratto, e non a quella di insorgenza della lite, e con riferimento alla globalità delle prestazioni derivanti dal rapporto, non a quelle oggetto di controversia e dedotte in arbitrato - va desunta dalla funzione economico-sociale del contratto stesso, dalla comune volontà e dalle finalità perseguite dalle parti, quali emergenti dall'interpretazione di esso secondo le regole ordinarie di ermeneutica contrattuale.

(massima n. 2)

L'ammissibilità del ricorso per cassazione ritualmente proposto avverso la sentenza della Corte d'appello resa in sede di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale non è preclusa dal fatto che la stessa parte abbia precedentemente proposto analogo ricorso per cassazione direttamente avverso il lodo della cui impugnazione ha deciso la sentenza della Corte d'appello.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.