(massima n. 1)
Se la mancata astensione del giudice nei casi indicati nell'art. 51 c.p.c. non dā luogo a nullitā, ma concede solo alle parti la facoltā di ricusarlo, a maggior ragione si deve escludere ogni ragione di nullitā quando a non astenersi, a norma del predetto articolo in relazione all'art. 73 stesso codice, sia stato un magistrato del P.M., nei confronti del quale non č neppure consentita la ricusazione.