(massima n. 1)
È configurabile l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.l.vo 23 febbraio 2006 n. 109 (consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi previsti dalla legge) pure a carico del magistrato del P.M., benché per esso sia prevista solo la facoltà di astenersi, in quanto anche per il P.M. sussiste il dovere di valutare, nell'esercizio delle sue funzioni, le ragioni di grave convenienza per non trattare cause in cui egli o suoi stretti congiunti abbiano interessi e quello di astenersi nel caso di verificata esistenza di tali ragioni, con particolare riguardo a interessi propri o personali dello stesso magistrato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la violazione disciplinare nel fatto di magistrati del P.M. che abbiano avviato un procedimento penale nei confronti di colleghi in servizio presso la Procura della Repubblica di altra sede giudiziaria i quali avevano disposto il sequestro probatorio di atti di procedimento penale pendente dinanzi ai primi).