(massima n. 1)
In un procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il soggetto incaricato, dal giudice della esecuzione, del compimento di un'attività materiale (nella specie, la ricostruzione di parte di un immobile) rientra nell'ampia categoria degli ausiliari del giudice prevista dall'art. 68 c.p.c., configurandosi come persona idonea al compimento di atti (nella specie, attività materiale) che il giudice non è in grado di compiere da solo. Da ciò consegue che, giusta l'espressa previsione di cui agli artt. 52 e 53 att. c.p.c., in riferimento a tale categoria di soggetti, la liquidazione del compenso vada fatta, con decreto, dallo stesso giudice che ha provveduto alla loro nomina.