(massima n. 1)
Una volta definito il procedimento di ricusazione del giudice (nella specie: con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della relativa istanza), cessa la causa di sospensione del processo disposta con il provvedimento assunto ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, c.p.c., sicché, essendo questo provvedimento venuto meno, deve ritenersi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla cessazione della materia del contendere, il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso detto provvedimento, stante, appunto, la mancanza attuale dell'oggetto dell'impugnazione. Né, in mancanza di un provvedimento su cui la pronuncia della Corte possa incidere, l'interesse alla decisione del regolamento di competenza può derivare dalla mera eventualità di altra e futura iniziativa processuale della controparte di reiterazione dell'istanza di ricusazione, tanto più che non è configurabile un interesse ad ottenere una pronuncia giudiziaria che valga per situazioni processuali future ed eventuali.