(massima n. 1)
La domanda riconvenzionale che il convenuto dinanzi al giudice ordinario proponga contestualmente alla formulazione — in via principale — dell'eccezione di compromesso in arbitri della causa — per clausola convenzionale di deroga alla giurisdizione, con conseguente rinunzia all'azione giudiziaria, e decisione della controversia secondo il dictum di soggetti privati — è da ritenere proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione che, se accolta, preclude la cognizione sia della domanda attorea che di quella riconvenzionale.