(massima n. 1)
La deroga convenzionale alla competenza per territorio, ancorché esclusiva, non può riguardare anche un affare diverso da quello per il quale la deroga fu pattuita e non può estendersi anche ad un convenuto diverso dalla persona dell'altro contraente: in particolare, il disposto dell'art. 33 c.p.c., per avere contenuto derogativo agli ordinari criteri di competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., non è suscettibile di interpretazione estensiva o applicazione analogica, relativamente al foro convenzionalmente pattuito.