(massima n. 1)
La designazione convenzionale di un Foro territoriale anche se coincidente con uno dei Fori previsti dalla legge, non attribuisce ad esso carattere di esclusività, in difetto di una pattuizione espressa in tal senso (art. 29, secondo comma c.p.c.), la quale, sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve discendere da una inequivoca manifestazione della volontà concorde di sottrarre la competenza agli altri Fori previsti dalla legge. Tale significato non hanno le clausole che designano un determinato Foro come competente per ogni controversia per qualunque contestazione.