(massima n. 1)
Secondo il principio generale dell'accessione disciplinato dall'art. 634 (recte: 934 - n.d.r.) c.c., le costruzioni realizzate da altri con materiali propri su fondo di proprietà altrui, in aggiunta o meno a quelle preesistenti, sono acquistate ipso iure dal proprietario del fondo al momento dell'incorporazione; l'operatività di tale normativa può essere derogata soltanto da una specifica disposizione di legge ovvero da un'altrettanto specifica pattuizione tra le parti e non, quindi, da un negozio unilaterale (nella specie, testamento).