(massima n. 1)
La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio della accessione in forza del quale l'opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietarķo dello stesso il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, non costituisca, su di essi, un diritto di superficie a favore proprio o di terzi.