(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del valore della causa, la controversia di divorzio deve essere considerata di valore indeterminabile, non essendo il suo oggetto suscettibile di valutazione economica precisa secondo le previsioni del codice di rito; per quanto riguarda, invece, la domanda riconvenzionale diretta a ottenere l'assegno di divorzio, pur non avendo detto assegno natura strettamente alimentare, il valore della causa si determina ai sensi dell'art. 13 comma primo c.p.c., che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari. Ne consegue che, per la determinazione degli onorari difensivi il giudice deve tener conto della proposizione di due domande, una principale di divorzio, di valore indeterminabile, e l'altra riconvenzionale diretta al pagamento dell'assegno, di valore determinabile.