(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione delle spese processuali, le controversie in materia di pensione d'invaliditā non possono considerarsi di valore indeterminabile, essendo la pensione assimilabile ad una rendita vitalizia, il cui valore si ottiene, a norma della seconda parte del secondo comma dell'art. 13 c.p.c., cumulando, fino a un massimo di dieci, le annualitā domandate.