(massima n. 1)
La norma dell'art. 12, primo comma, c.p.c. secondo cui il valore delle cause relative alla validitą, all'esistenza o alla risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina in base a quelle parti del rapporto stesso che č in contestazione non trova applicazione in casi in cui la stessa domanda introduttiva del giudizio sia formulata in guisa tale da postulare l'accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., in ordine all'intero rapporto, con la conseguenza che, in tal caso, ove la domanda appartenga alla competenza per valore del giudice superiore, č inidoneo a fondare la competenza di quello inferiore il frazionamento in pił domande, ciascuna delle quali avente un petitum mantenuto entro i limiti di competenza di tale ultimo giudice e tutte poi riunite davanti a lui.