(massima n. 1)
Qualora, con riguardo a preliminare di vendita, stipulato dai comproprietari del bene ciascuno per la propria quota, sia stata resa sentenza di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con effetti subordinati al pagamento del prezzo, e la parte acquirente agisca per ottenere l'accertamento del proprio adempimento, ovvero della liberazione dal relativo obbligo a seguito di offerta reale, rispetto alla porzione del prezzo dovuta al singolo proprietario, il quale a sua volta chieda in via riconvenzionale l'inefficacia del rapporto costituito con detta sentenza in ragione del mancato versamento del corrispettivo, la competenza per valore č determinata dall'ammontare dell'indicata porzione, non dell'intera obbligazione, in considerazione della divisibilitą di questa e dell'inapplicabilitą delle regole dettate dall'art. 11 c.p.c. per il diverso caso in cui la contesa investa il complessivo debito.